Valutazione per il risarcimento del danno psichico
Il sistema giuridico italiano obbliga il responsabile di
un danno ingiusto a risarcire il danneggiato al fine di
compensarlo per il torto subito.
Tale obbligo deriva da
un altro dovere giuridico, quello della responsabilità del
proprio comportamento che, sia esso commissivo (un fare) o
omissivo (un non fare), non deve ledere direttamente, o
indirettamente (attraverso le sue conseguenze), l’altrui
sfera giuridica, ossia i suoi diritti.
In questo senso
ogni fatto doloso (intenzionalmente voluto) o colposo (anche
se preveduto non è direttamente voluto, si verifica a causa
di imprudenza, negligenza o imperizia), che arrechi un danno
ingiusto ad una persona obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno.
E’ possibile suddividere il
danno in due grandi categorie: il danno patrimoniale e il
danno non patrimoniale.
Come dice il termine stesso, il
primo riguarda i danni al patrimonio, sia nel senso della
diminuzione in relazione a beni o situazioni produttive di
cui il danneggiato godeva prima del fatto illecito (danno
emergente ex art. 1223 c.c.), sia in relazione al mancato
guadagno, che il soggetto avrebbe potuto produrre nel caso
in cui il fatto illecito non fosse avvenuto (danno da lucro
cessante ex art 2056 c.c.).
Il danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale riguarda i danni subiti da un soggetto a prescindere dalle conseguenze economiche e non incide direttamente sulla capacità di guadagno o patrimoniale dei soggetti lesi, va ulteriormente suddiviso in:
- Danno morale
- Danno biologico
- Danno esistenziale
Danno morale
l danno morale (risarcibile in base all’art. 2059 c.c.) consiste nello stato di sofferenza, nel “patema d’animo” passeggero, momentaneo, conseguente all’evento lesivo subito. Il danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato, alla afflizione emotiva circoscritta in un breve lasso di tempo, che rende più difficoltoso il momento di vita della persona, ma che non ne impedisce il proseguimento in nessuno dei suoi aspetti basilari. Il risarcimento del danno morale viene perciò definito pretium doloris, o pecunia doloris.
Danno biologico
Il danno biologico (risarcibile in base agli art 2059
c.c. e art 32 Cost.;), ossia la “menomazione dell’integrità
psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in
quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta
dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a
produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni
naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita
si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche
biologica, sociale, culturale ed estetica” (Sentenza n°
184/86 della Corte Costituzionale).
La lesione
temporanea o permanente del bene primario della salute, in
sé considerato quale diritto inviolabile dell’uomo (art 32
Cost.), ed estendibile quindi oltre che alla pienezza della
vita fisica, all’applicazione della propria personalità nel
mondo esterno, alla sfera riproduttiva, alla vita
spirituale, affettiva, familiare, sociale, sportiva, è
meritevole di risarcimento a prescindere dall’esistenza di
eventuali conseguenze sulla capacità reddituale del
soggetto. Il danno biologico, per essere tale, ha come
presupposto l’insorgenza di una condizione patologica nello
stato di salute, suscettibile di accertamento medico-legale.
Nello specifico, il danno biologico di natura psichica
corrisponde alla menomazione, temporanea o permanente, di
una o più funzioni psichiche del danneggiato con conseguente
impedimento dell’espressione della propria personalità nel
mondo esterno.
Il danno psichico consiste in
un’alterazione dell’equilibrio psichico del soggetto,
nell'insorgenza di un vero e proprio disturbo
psicopatologico, che deve essere diagnosticato tramite
consulenza tecnica effettuata da professionisti, psicologi o
psichiatri forensi, e ricondotto all’evento lesivo che l’ha
causato.
Una volta accertata la responsabilità di colui
che ha commesso il fatto e l’esistenza di un danno psichico,
è difatti fondamentale, ai fini della richiesta
risarcitoria, dimostrare il nesso di causalità tra il danno
subito, in questo caso la condizione psicopatologica
sopraggiunta e il fatto illecito.
Nel caso di un danno
biologico di natura fisica, ad esempio una frattura
riportata in seguito ad un incidente stradale, sarà
relativamente semplice individuare il nesso causale tra il
danno e l’evento. Diversamente, sarà molto più complesso
dimostrare l’insorgenza di una psicopatologia.
In questo
caso il nostro intervento di valutazione del danno psichico
si basa su un’attenta analisi delle caratteristiche di
personalità del soggetto, delle eventuali patologie presenti
prima dell’evento, degli impedimenti sopraggiunti nella
propria vita e delle conseguenze psicologiche dovute alla
menomazione di aspetti fondamentali alla persona quali
attività lavorativa, sociale, legami familiari.
Danno esistenziale
Il danno esistenziale (risarcibile in base agli art 2059
c.c. e art. 2 Cost.;): consiste nel peggioramento o
nell’impoverimento della qualità della vita di un individuo
derivante dalla lesione di valori fondamentali alla persona,
costituzionalmente garantiti, e che pregiudica l’effettiva
esplicazione della personalità del soggetto nel mondo
esterno.
A differenza del danno biologico, il danno
esistenziale non riguarda la lesione del bene salute, bensì
il peggioramento oggettivamente riscontrabile delle
condizioni di esistenza di un individuo, dovuto ad un non
poter più fare, o ad un “diminuito ventaglio delle attività
realizzatrici in confronto a ciò che avrebbe potuto fare
laddove il fatto ingiusto non avesse avuto luogo”.
E’
fondamentale, ai fini risarcitori, che la violazione
riguardi interessi di rango costituzionale inerenti alla
persona, di contenuto apprezzabile, che si sostanziano
nell’alterazione di attività ritenute fondamentali per lo
sviluppo e la piena realizzazione della personalità, quali:
- attività di carattere biologico-sussistenziale
- relazioni affettive e familiari
- relazioni sociali
- attività di carattere culturale e religioso
- attività ludiche e sportive
Le modificazioni dei normali ritmi di vita e delle
attività quotidiane del danneggiato producono solitamente
uno stato di disagio che, pur non sfociando in una vera e
propria patologia, incide negativamente sulla qualità della
vita del soggetto. La vittima di danno esistenziale può
manifestare dei cambiamenti nella personalità, nel proprio
modo di essere, consistenti nel disinteresse per attività
prima piacevoli, nel maggior affaticamento, nella tendenza
alla passività, nella chiusura in se stesso, in disturbi del
sonno, interrogativi sul significato della vita, riduzione
dell’appetito, dell’attività sessuale, ecc.
Il nostro
intervento di valutazione di risarcimento del danno
esistenziale prevede l'accertamento di tali alterazioni
comportamentali, la loro relazione con le caratteristiche di
personalità del soggetto, con la rilevanza dell’interesse
violato, con il valore e il significato che assume
quell'interesse all’interno della vita e della storia
personale del soggetto, con attività svolte dalla vittima
prima dell’evento lesivo e le alterazioni provocate in
ambito familiare e sociale.
Ambiti in cui è possibile chiedere un risarcimento per il danno psichico e/o danno esistenziale
Le tre tipologie di danno non patrimoniale appena descritte, il danno morale, biologico ed esistenziale, comprendono in sé qualsiasi danno dovuto a comportamento ingiusto altrui che produca una sofferenza nella vita dell’individuo, o una lesione dell’integrità psicofisica, o un peggioramento della qualità della vita di un individuo derivante dalla lesione di valori fondamentali alla persona. Gli ambiti in cui può essere chiesto un risarcimento per danno biologico o danno esistenziale, oltre che per il noto danno morale, sono moltissimi:
- Infortunistica Stradale
- Infortunistica professionale
- Danno da colpa professionale
- Danno da wrongful life
- Danno da Mobbing lavorativo, familiare e coniugale
- Danno da Demansionamento
- Danno ambientale
- Tutela della Privacy
- Bioetica
- Maltrattamento su donne o minori
- Abuso su donne o minori
- Libertà di pensiero
- Danno alla Reputazione
Infortunistica stradale
La dottrina legislativa in materia di danno alla persona
è applicabile a tutte quelle situazioni in cui la lesione
dell’integrità psicofisica di un individuo derivi da fatto
ingiusto altrui a seguito di incidenti stradali.
Il
codice delle Assicurazioni prevede il risarcimento del danno
biologico e la Commissione nominata dalla Società Italiana
di Medicina Legale e delle Assicurazioni ha già dal 1996
individuato delle percentuali di invalidità per il danno
psichico. Esistono delle apposite tabelle per la valutazione
ed il risarcimento di tale danno.
Recentemente, anche la
figura del danno esistenziale ha avuto un riconoscimento
nell’infortunistica stradale, in quanto è stato osservato
che esistono una pluralità di situazioni negative di
carattere psico-fisico, oggettivamente accertabili, che non
rientrano né nella categoria del danno morale soggettivo, né
nella figura del danno biologico, ma che alterano
gravemente le abitudini e gli assetti relazionali propri ad
un individuo, inducendolo a scelte di vita diverse quanto
all’espressione e alla realizzazione della sua personalità
nel mondo esterno.
Infortunistica professionale
L’art. 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei propri
dipendenti. Tale norma pone a carico del datore di lavoro
dei precisi obblighi di garanzia e protezione ai fini
individuali, aggravando quindi il reato, rendendolo
perseguibile d’ufficio. La responsabilità datoriale ha
natura contrattuale, per cui è lo stesso datore di lavoro,
in base all’art. 1218 c.c., che ha l’onere di provare che
l’inadempimento della prestazione contrattuale è dipeso a
causa a lui non imputabile. Il lavoratore deve invece
provare l’esistenza del danno, cioè la lesione
dell’integrità psicofisica e il nesso di causalità tra
prestazione lavorativa e danno sia esso danno biologico o
danno esistenziale.
Il D.Lgs. 626 del 1994, sancisce
l’importanza della salute e della sicurezza sul posto di
lavoro. L’ambiente di lavoro deve garantire il benessere
psicofisico dei lavoratori.
Il D.Lgs. 38 del 2000
“Disposizioni in materia di assicurazione contro infortuni
sul lavoro e malattie professionali”, riporta delle tabelle
di valutazione degli infortuni e delle malattie
professionali, tenendo conto per la prima volta nella storia
di tale materia, oltre alla perdita della capacità
lavorativa, anche del danno biologico di natura psichica.
Anche un danno psichico derivante da azioni di mobbing
potrebbe essere indennizzabile dall’Inail, pur non essendo
presente nelle tabelle di tale Decreto in quanto l’art.10
del D.Lgs. 38/2000 definisce “malattie professionali anche
quelle non comprese nelle tabelle, delle quali il lavoratore
dimostri l’origine professionale”.
Danno da colpa professionale
Il Danno da colpa professionale è un danno causato da errore professionale, da comportamenti di imperizia, imprudenza negligenza da parte di un professionista nei riguardi di un cliente, o dalla mancata o parziale applicazione di procedure o regolamenti riconosciuti dalla comunità scientifica. Nel caso in cui tale errore professionale, commissivo o omissivo, dovesse provocare una menomazione dell’integrità psico-fisica della persona o un’alterazione della personalità nel mondo esterno è possibile chiedere un risarcimento per danno biologico, danno esistenziale, o entrambi, a seconda delle conseguenze subite. In caso di morte, il danno va riconosciuto ai congiunti, e prevede il risarcimento secondo i criteri del danno da lutto (vedi danno da lutto).
Danno da Wrongful Life
Con questo termine si intende il danno derivante da interferenza avvenuta nella vita fetale, sia esso danno psichico che dovesse determinarsi nel nascituro, ovvero danno esistenziale. E’opportuno distinguere ulteriormente tra:
- Wrongful life: richiesta di risarcimento di un soggetto nato malformato, o con altra condizione di svantaggio esistenziale, nei confronti di genitori o terzi. Tale danno può essere conseguenza di un fatto anteriore al concepimento, o della malattia di uno o di entrambi i genitori, o conseguenza di una diagnosi errata prenatale che non abbia consentito alla madre di interrompere la gravidanza. Solo in quest’ultimo caso, individuato il fatto ingiusto, il risarcimento spetta non solo ai genitori, come danno psichico o esistenziale, ma anche al bambino stesso.
- Wrongful birth: richiesta di risarcimento dei genitori nei confronti di sanitari per atti di imperizia, imprudenza o negligenza avvenuti durante il parto.
- Wrongful pregnancy: richiesta di risarcimento relativa alla nascita non programmata di un bambino dovuta ad errori in pratiche contraccettive, di sterilizzazione o di interruzione della gravidanza.
Mobbing
Per “mobbing” si intende non una patologia, ma una forma di terrore psicologico messa in atto nell’ambiente di lavoro mediante una serie di comportamenti aggressivi e vessatori deliberatamente voluti, ripetuti nel tempo, da parte del datore di lavoro, superiori o colleghi nei confronti di una vittima designata.
- Danno da Mobbing lavorativo
- Danno da Mobbing coniugale e/o familiare
Danno da Mobbing lavorativo
La persona oggetto di mobbing viene messa in una
posizione di debolezza e aggredita in modo più o meno
diretto, da una o più persone per un lungo periodo con lo
scopo e/o la conseguenza della sua estromissione dal mondo
del lavoro.
Le condotte mobbizzanti riguardano strategie
comportamentali che impediscono alla vittima di esprimersi,
la isolano, distruggono la sua reputazione agli occhi dei
colleghi, la discreditano nel suo lavoro, ne compromettono
la salute affidandogli incarichi gravosi, stressanti o
pericolosi.
La vittima di mobbing perde gradatamente la
stima professionale di sé e la motivazione al lavoro nel
contesto socio-ambientale di riferimento. Le azioni di
mobbing possono provocare alterazioni riguardanti:
- l’equilibrio socio-emotivo della vittima, che potrà sviluppare sintomi quali ansia, depressione, attacchi di panico, isolamento, ossessioni e depersonalizzazione;
- l’equilibrio psico-fisico attraverso la comparsa di sintomi psico-somatici quali: cefalea, vertigini, tachicardia, disturbi gastrointestinali, alterazioni del sonno, delle funzioni sessuali,
- disturbi del comportamento quali: tendenza alla passività, mancanza di appetito, gesti auto o etero aggressivi, abuso di alcol o farmaci.
L’aggressione alla sfera psichica
dell’individuo potrà tradursi in una
menomazione alla propria integrità
psicofisica, cioè in una condizione di
vera e propria psicopatologia (danno
biologico) o in una serie di alterazioni
del suo modo di essere nelle relazioni
lavorative, sociali, e infine familiari
che ledono la piena espressione della
sua personalità nel mondo esterno (danno
esistenziale).
Nel caso in cui il
lavoratore mobbizzato veda compromessa,
temporaneamente o con postumi
permanentemente invalidanti, la propria
salute, il datore di lavoro è chiamato a
rispondere a pieno titolo in sede civile
della lesione all’integrità psicofisica
in base agli art. 32 della Costituzione,
ma soprattutto in base all’art. 2087
c.c. che regola la responsabilità
contrattuale nel rapporto di lavoro e
che lo obbliga ad adottare misure
necessarie a tutelare l’integrità fisica
e la personalità morale del lavoratore.
La personalità morale è tutelata inoltre
dall’art.2 Cost., e in particolare
dall’art. 41 Cost., che sancisce il
divieto per l’iniziativa economica
privata di recare danno alla sicurezza,
alla libertà ed alla dignità umana.
In sede penale, in base al D.Lgs. n.
626/1994 il datore di lavoro è
responsabile, insieme ai lavoratori,
della sicurezza e della salute del
lavoratore durante il lavoro, ed è
sanzionato penalmente in caso di
omissione.
Per quanto riguarda le
vessazioni sul lavoro, sono inoltre sono
imputabili di reato tutte quelle
condotte che abbiano di per sé rilievo
penale: dall’ingiuria (art. 594 c.p.) e
la diffamazione (art. 595 c.p.) alle
molestie e molestie telefoniche (art.
660 c.p.), alla violenza sessuale (art.
609bis c.p.), alla violazione,
sottrazione e soppressione della
corrispondenza (art.616 c.p.), al
sequestro di persona (art. 605 c.p.),
alle percosse (art. 581 c.p.) alle
lesioni personali (art. 582 c.p.)
all’omicidio (art.575 c.p.)
all’istigazione o aiuto al suicidio
(art.580 c.p.).
Come in ogni altra
tipologia di danno alla persona, una
volta riconosciuta la responsabilità,
civile e/o penale, di un “mobber”, la
legge lo obbliga al risarcimento del
danno in base agli articoli 2043 c.c. e
185 c.p.
Anche in caso di
“corresponsabilità” del lavoratore
mobbizzato, non è consentito l’esonero
del datore di lavoro dalla
responsabilità risarcitoria per danni in
caso di condotta negligente o imprudente
del soggetto offeso. Le azioni ostili
non possono escludersi nemmeno nel caso
in cui il dipendente avesse contribuito
con il proprio comportamento a creare
una situazione di incompatibilità
ambientale, ovvero avesse accettato
compiti faticosi e stressanti.
Danno da Mobbing coniugale e/o familiare
L’utilizzo del termine mobbing è stato recentemente
esteso anche all’ambito coniugale e familiare, intendendo
con questo l’insieme degli atteggiamenti aggressivi e
vessatori che intenzionalmente vengono messi in atto da un
coniuge nei confronti dell’altro, allo scopo di costringerlo
ad attuare un comportamento che va contro il suo volere,
come ad esempio lasciare la casa coniugale, acconsentire
alla separazione consensuale, estromettersi dalle decisoni
importanti, ecc.
Si tratta di una strategia
comportamentale persecutoria ben precisa, fatta di piccoli
gesti, ostilità, chiusura della comunicazione, continue
critiche, assoluta indifferenza allo scopo di sminuire
l’altro. Alla stregua del mobbing lavorativo tali
atteggiamenti vessatori, sistematici e ripetuti, minacciano
la dignità, ma anche l’integrità fisica e psichica della
persona mobbizzata.
Nel caso in cui le condotte di
mobbing riguardano esclusivamente la relazione tra i
coniugi, si parlerà di mobbing coniugale. Accanto a questo,
distinguiamo anche il mobbing familiare, che coinvolge il
sottosistema genitoriale, e riguarda principalmente
quell’insieme di condotte mobbizzanti (sabotaggi nelle
frequentazioni con il figlio, denigrazioni, minacce,
delegittimazione familiare e sociale del ruolo genitoriale)
tese alla estromissione di uno dei coniugi dai processi
decisionali tipici dei genitori.
Il mobbing familiare e
coniugale sono riconducibili sia alla figure del danno
esistenziale sia a quella del danno biologico.
Demansionamento
L’art. 2103 c.c. tutela il lavoratore e in particolare
sancisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito
alla mansioni per le quali è stato assunto….”. Il
declassamento di categoria e/o retributivo rappresenta una
lesione economica e personale, minando la dignità del
prestatore di lavoro.
In caso di demansionamento e
dequalificazione professionale, la lesione provocata al
lavoratore è potenzialmente produttiva di danni
patrimoniali, ma anche, ove dimostrato, di danni non
patrimoniali, quali il danno biologico e il danno
esistenziale.
Danno Ambientale
Condizioni di inquinamento ambientale (acustico,
atmosferico, elettromagnetico, ecc.) che procurino delle
modificazioni peggiorative, purchè apprezzabili in quanto ad
intensità e qualità, nella sfera personale del soggetto
leso, sono da considerare un danno ambientale, ossia un
evento lesivo ingiusto che minaccia il bene primario della
salute del cittadino e costituisce una limitazione alla
normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione
della personalità (art.2 Cost.).
In base al caso
specifico, la libera espressione della personalità può
essere lesa sia all’interno dell’ambito familiare e privato,
sia all’esterno, cioè nelle attività sociali, culturali,
ricreative della persona.
La legge obbliga il
responsabile del danno ambientale, ove dimostrato che
determinate condizioni ambientali hanno prodotto su di un
individuo un’alterazione significativa delle attività
ritenute fondamentali alla realizzazione e libera
espressione della personalità, ossia un danno esistenziale,
a risarcire il soggetto leso.
E’ possibile, anche se
molto più difficile da dimostrare che il danno ambientale
provochi la menomazione dell’integrità psico-fisica della
persona. In questo caso il risarcimento riguarderà il danno
biologico.
Tutela della Privacy
E’ considerato comportamento illecito la violazione
della privacy, sia in caso di scorrettezza e illiceità nel
trattamento dei dati personali, sia in caso di illegittima
intrusione nella riservatezza personale.
A tal
proposito è stato ad esempio riconosciuto il danno da
spamming, ossia l’invio di posta elettronica indesiderata e
non autorizzata da parte di una società commerciale che ha
dovuto rispondere del comportamento illecito attraverso il
risarcimento dei soggetti lesi (Giudice di Pace di Napoli).