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TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
Approvato dal Consiglio Nazionale in data 2 febbraio 2002
Art. 1
Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese
giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A
dell’Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/O 1, gli onorari indicati
nell’allegata tabella.
Art. 2
Gli onorari minimi e massimi per le prestazioni professionali sono
inderogabili. Gli onorari minimi e massimi sono da intendersi
annualmente adeguati sulla variazione del canone ISTAT minimo
applicabile. Nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno
ad oggetto prestazioni professionali da rendere a beneficio di intere
categorie di soggetti, il minimo può essere diminuito entro il 25%.
Art. 3
Per la determinazione dell’onorario fra il massimo e il minimo
stabilito, si può avere riguardo a:
a) la complessità della prestazione richiesta;
b) l’appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono
state stipulate convenzioni;
c) l’urgenza della prestazione;
d) la situazione socio - economica del cliente.
Lo psicologo può ridurre l'onorario per le prestazioni non effettuate a
causa del mancato rispetto dell’appuntamento da parte del cliente, ed
eventualmente rinunciarvi se lo ritiene opportuno.
Art. 4
Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione,
sono distinti nei seguenti due tipi:
a) onorari a percentuale, in ragione del valore dell’intervento;
b) onorari a vacazione, in ragione del tempo impiegato.
Per la determinazione del valore dell’intervento, va tenuto conto degli
interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale.
Nella determinazione dell’onorario deve aversi particolare riguardo alla
competenza specifica dello psicologo. Quando gli onorari non possono
essere determinati in virtù di una
specifica voce della tabella, si fa
riferimento alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella
tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.
Art. 5
Gli onorari dovuti allo psicologo per le prestazioni professionali non
ricomprese nell’allegata tabella
sono normalmente valutati a percentuale. In ogni caso, gli onorari
devono essere valutati in ragione del tempo e computati a vacazione in
quelle prestazioni professionali nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.
Gli onorari a vacazione sono stabiliti per lo psicologo in ragione di 60
euro per ogni ora o frazione di ora. Salvo casi di effettiva maggiore
prestazione professionale, non si possono calcolare più di otto ore
sulle ventiquattro. Per le prestazioni rese in condizioni di particolare
disagio, detti onorari possono essere aumentati fino al 40%.
Art. 6
Allo psicologo che per l’esecuzione dell’incarico ricevuto debba
trasferirsi fuori studio sono dovute le spese di viaggio rimborsate nel
loro ammontare maggiorato del l5% a titolo di rimborso delle spese
accessorie; le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle
tariffe di albergo di prima categoria con l’aumento del 1O% a titolo di
rimborso spese accessorie, nonché gli onorari relativi alle prestazioni
effettuate e una indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un
massimo di 15 euro per ogni ora o frazione per distanze inferiori a 100
Km.; nonché da un minimo di 3 euro a un massimo di 9 euro per ogni ora o
frazione per distanze superiori a 100 Km.
Art. 7
Qualora più psicologi siano stati incaricati in collegio di prestare la
loro opera nel medesimo intervento, a ciascuno spetta un compenso
determinato dividendo per il numero dei membri del collegio medesimo
l’onorario unico aumentato del 40% per ogni professionista incaricato,
salvo per l’eventuale coordinatore per il quale si applica la tariffa
piena. A ciascuno spetta il rimborso delle spese giustificate e
l’indennità.
Art. 8
Per gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso
di cessazione dell’incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli
onorari per l’opera prestata, comprendendosi in questa il lavoro
preparatorio compiuto dallo psicologo. La sospensione per qualsiasi
motivo dell’incarico dato allo psicologo non esime il cliente
dall’obbligo di corrispondere l’onorario relativo alle prestazioni rese.
Art. 9
Qualora tra la prestazione e l’onorario previsto dalla tabella appaia,
per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione,
possono, su conforme parere del competente Consiglio dell’Ordine, essere
superati i minimi e i massimi tariffari rispettivamente della metà e
sino alla decuplicazione.
Art. 10
Allo psicologo spetta un rimborso delle spese generali di studio in
ragione del 10% sull’importo dell’onorario.
Art. 11
Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per
gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, e successive modificazioni e
integrazioni.
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