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[Valutazione
per il risarcimento del Danno Psichico]
Il danno morale
(risarcibile in base all’art.
2059 c.c.) consiste nello stato di sofferenza, nel “patema d’animo”
passeggero, momentaneo, conseguente all’evento lesivo subito. Il danno
morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato, alla
afflizione emotiva circoscritta in un breve lasso di tempo, che rende
più difficoltoso il momento di vita della persona, ma che non ne
impedisce il proseguimento in nessuno dei suoi aspetti basilari. Il
risarcimento del danno morale viene perciò definito
pretium doloris, o pecunia doloris.
[Danno Psichico]
[Valutazione
per il risarcimento del Danno Psichico]
[Dr Andrea Salvucci]
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Il danno biologico
(risarcibile
in base agli art 2059 c.c. e art 32 Cost.;), ossia la “menomazione
dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata,
in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione,
che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si
collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto
nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo
economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”
(Sentenza n° 184/86 della Corte Costituzionale).
La lesione temporanea
o permanente del bene primario della salute, in sé considerato quale
diritto inviolabile dell’uomo (art 32 Cost.), ed estendibile quindi
oltre che alla pienezza della vita fisica, all’applicazione della
propria personalità nel mondo esterno, alla sfera riproduttiva, alla
vita spirituale, affettiva, familiare, sociale, sportiva, è
meritevole di risarcimento a prescindere dall’esistenza di eventuali
conseguenze sulla capacità reddituale del soggetto.
Il danno biologico, per
essere tale, ha come presupposto l’insorgenza di una condizione
patologica nello stato di salute, suscettibile di accertamento
medico-legale.
Nello specifico, il danno
biologico di natura psichica corrisponde alla menomazione, temporanea o
permanente, di una o più funzioni psichiche del danneggiato con
conseguente impedimento dell’espressione della propria personalità nel
mondo esterno.
Il danno psichico
consiste in un’alterazione dell’equilibrio psichico del soggetto,
nell'insorgenza di un vero e proprio disturbo psicopatologico, che deve
essere diagnosticato tramite consulenza tecnica effettuata da
professionisti, psicologi o psichiatri forensi, e ricondotto all’evento
lesivo che l’ha causato.
Una volta accertata la
responsabilità di colui che ha commesso il fatto e l’esistenza di un
danno psichico, è difatti fondamentale, ai fini della richiesta
risarcitoria, dimostrare il nesso di causalità tra il danno
subito, in questo caso la condizione psicopatologica sopraggiunta e il
fatto illecito.
Nel caso di un danno
biologico di natura fisica, ad esempio una frattura riportata in seguito
ad un incidente stradale, sarà relativamente semplice individuare il
nesso causale tra il danno e l’evento. Diversamente, sarà molto più
complesso dimostrare l’insorgenza di una psicopatologia.
In
questo caso il nostro intervento di valutazione del danno psichico si
basa su un’attenta analisi delle caratteristiche di personalità del
soggetto, delle eventuali patologie presenti prima dell’evento, degli
impedimenti sopraggiunti nella propria vita e delle conseguenze
psicologiche dovute alla menomazione di aspetti fondamentali alla
persona quali attività lavorativa, sociale, legami familiari.
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[Dr Andrea Salvucci]
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Il danno esistenziale
(risarcibile in base agli art 2059 c.c. e art. 2 Cost.;):
consiste nel peggioramento o nell’impoverimento della qualità della vita
di un individuo derivante dalla lesione di valori fondamentali alla
persona, costituzionalmente garantiti, e che pregiudica l’effettiva
esplicazione della personalità del soggetto nel mondo esterno.
A differenza del danno
biologico, il danno esistenziale non riguarda la lesione del bene
salute, bensì il peggioramento oggettivamente riscontrabile delle
condizioni di esistenza di un individuo, dovuto ad un non poter più
fare, o ad un “diminuito ventaglio delle attività realizzatrici in
confronto a ciò che avrebbe potuto fare laddove il fatto ingiusto non
avesse avuto luogo”.
E’ fondamentale, ai fini
risarcitori, che la violazione riguardi interessi di rango
costituzionale inerenti alla persona, di contenuto apprezzabile, che si
sostanziano nell’alterazione di attività ritenute fondamentali per lo
sviluppo e la piena realizzazione della personalità, quali:
-
attività di carattere
biologico-sussistenziale
-
relazioni affettive e
familiari
-
relazioni sociali
-
attività di carattere
culturale e religioso
-
attività ludiche e
sportive
Le modificazioni dei
normali ritmi di vita e delle attività quotidiane del danneggiato
producono solitamente uno stato di disagio che, pur non sfociando in una
vera e propria patologia, incide negativamente sulla qualità della vita
del soggetto. La vittima di danno esistenziale può manifestare dei
cambiamenti nella personalità, nel proprio modo di essere, consistenti
nel disinteresse per attività prima piacevoli, nel maggior
affaticamento, nella tendenza alla passività, nella chiusura in se
stesso, in disturbi del sonno, interrogativi sul significato della vita,
riduzione dell’appetito, dell’attività sessuale, ecc.
Il
nostro intervento di valutazione di risarcimento del danno esistenziale
prevede l'accertamento di tali
alterazioni comportamentali, la loro relazione con le
caratteristiche di personalità del soggetto, con la rilevanza
dell’interesse violato, con il valore e il significato che assume quell'interesse
all’interno della vita e della storia personale del soggetto, con
attività svolte dalla vittima prima dell’evento lesivo e le alterazioni
provocate in ambito familiare e sociale.
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La
dottrina legislativa in materia di danno alla persona è applicabile a
tutte quelle situazioni in cui la lesione dell’integrità psicofisica di
un individuo derivi da fatto ingiusto altrui a seguito di incidenti
stradali.
Il
codice delle Assicurazioni prevede il risarcimento del
danno biologico e la
Commissione nominata dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni ha già dal 1996 individuato delle percentuali di
invalidità per il danno psichico. Esistono delle apposite tabelle per la
valutazione ed il risarcimento di tale danno.
Recentemente, anche la figura del
danno esistenziale ha avuto
un riconoscimento nell’infortunistica stradale, in quanto è stato
osservato che esistono una pluralità di situazioni negative di carattere
psico-fisico, oggettivamente accertabili, che non rientrano né nella
categoria del danno morale soggettivo, né nella figura del danno
biologico, ma che alterano gravemente le abitudini e gli assetti
relazionali propri ad un individuo, inducendolo a scelte di vita diverse
quanto all’espressione e alla realizzazione della sua personalità nel
mondo esterno.
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L’art. 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei propri dipendenti. Tale norma
pone a carico del datore di lavoro dei precisi obblighi di garanzia e
protezione ai fini individuali, aggravando quindi il reato, rendendolo
perseguibile d’ufficio. La responsabilità datoriale ha natura
contrattuale, per cui è lo stesso datore di lavoro, in base all’art.
1218 c.c., che ha l’onere di provare che l’inadempimento della
prestazione contrattuale è dipeso a causa a lui non imputabile. Il
lavoratore deve invece provare l’esistenza del danno, cioè la lesione
dell’integrità psicofisica e il nesso di causalità tra prestazione
lavorativa e danno sia esso danno biologico o danno
esistenziale.
Il
D.Lgs. 626 del 1994, sancisce l’importanza della salute e della
sicurezza sul posto di lavoro. L’ambiente di lavoro deve garantire il
benessere psicofisico dei lavoratori.
Il
D.Lgs. 38 del 2000 “Disposizioni in materia di assicurazione contro
infortuni sul lavoro e malattie professionali”, riporta delle tabelle di
valutazione degli infortuni e delle malattie professionali, tenendo
conto per la prima volta nella storia di tale materia, oltre alla
perdita della capacità lavorativa, anche del danno biologico di
natura psichica. Anche un danno psichico derivante da azioni di
mobbing potrebbe essere indennizzabile dall’Inail, pur non essendo
presente nelle tabelle di tale Decreto in quanto l’art.10 del D.Lgs.
38/2000 definisce “malattie professionali anche quelle non comprese
nelle tabelle, delle quali il lavoratore dimostri l’origine
professionale”.
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Il Danno da colpa
professionale è un danno causato da errore professionale, da
comportamenti di imperizia, imprudenza negligenza da parte di un
professionista nei riguardi di un cliente, o dalla mancata o parziale
applicazione di procedure o regolamenti riconosciuti dalla comunità
scientifica. Nel caso in cui tale errore professionale, commissivo o
omissivo, dovesse provocare una menomazione dell’integrità psico-fisica
della persona o un’alterazione della personalità nel mondo esterno è
possibile chiedere un risarcimento per
danno biologico,
danno esistenziale, o
entrambi, a seconda delle conseguenze subite. In caso di morte, il danno
va riconosciuto ai congiunti, e prevede il risarcimento secondo i
criteri del danno da lutto (vedi danno da lutto).
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Con
questo termine si intende il danno derivante da interferenza avvenuta
nella vita fetale, sia esso
danno psichico che
dovesse determinarsi nel nascituro, ovvero
danno esistenziale.
E’opportuno distinguere ulteriormente tra:
-
wrongful life,
richiesta di risarcimento di un soggetto nato malformato, o con
altra condizione di svantaggio esistenziale, nei confronti di
genitori o terzi. Tale danno può essere conseguenza di un fatto
anteriore al concepimento, o della malattia di uno o di entrambi i
genitori, o conseguenza di una diagnosi errata prenatale che non
abbia consentito alla madre di interrompere la gravidanza. Solo in
quest’ultimo caso, individuato il fatto ingiusto, il risarcimento
spetta non solo ai genitori, come danno psichico o
esistenziale, ma anche al bambino stesso.
-
wrongful birth:
richiesta di risarcimento dei genitori nei confronti di sanitari per
atti di imperizia, imprudenza o negligenza avvenuti durante il
parto.
-
wrongful pregnancy:
richiesta di risarcimento relativa alla nascita non programmata di
un bambino dovuta ad errori in pratiche contraccettive, di
sterilizzazione o di interruzione della gravidanza.
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Per
“mobbing” si intende non una patologia, ma una forma di terrore
psicologico messa in atto nell’ambiente di lavoro mediante una serie di
comportamenti aggressivi e vessatori deliberatamente voluti, ripetuti
nel tempo, da parte del datore di lavoro, superiori o colleghi nei
confronti di una vittima designata.
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[Dr Andrea Salvucci]
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La
persona oggetto di mobbing viene messa in una posizione di debolezza e
aggredita in modo più o meno diretto, da una o più persone per un lungo
periodo con lo scopo e/o la conseguenza della sua estromissione dal
mondo del lavoro.
Le
condotte mobbizzanti riguardano strategie comportamentali che
impediscono alla vittima di esprimersi, la isolano, distruggono la sua
reputazione agli occhi dei colleghi, la discreditano nel suo lavoro, ne
compromettono la salute affidandogli incarichi gravosi, stressanti o
pericolosi.
La
vittima di mobbing perde gradatamente la stima professionale di sé e la
motivazione al lavoro nel contesto socio-ambientale di riferimento. Le
azioni di mobbing possono provocare alterazioni riguardanti:
-
l’equilibrio socio-emotivo della vittima, che potrà sviluppare sintomi
quali ansia, depressione, attacchi di panico, isolamento, ossessioni e
depersonalizzazione;
-
l’equilibrio psico-fisico attraverso la comparsa di sintomi
psico-somatici quali: cefalea, vertigini, tachicardia, disturbi
gastrointestinali, alterazioni del sonno, delle funzioni sessuali,
-
disturbi del comportamento quali: tendenza alla passività, mancanza di
appetito, gesti auto o etero aggressivi, abuso di alcol o farmaci.
L’aggressione alla sfera psichica dell’individuo potrà tradursi in una
menomazione alla propria integrità psicofisica, cioè in una condizione
di vera e propria psicopatologia (danno biologico) o in una serie
di alterazioni del suo modo di essere nelle relazioni lavorative,
sociali, e infine familiari che ledono la piena espressione della sua
personalità nel mondo esterno (danno esistenziale).
Nel
caso in cui il lavoratore mobbizzato veda compromessa, temporaneamente o
con postumi permanentemente invalidanti, la propria salute, il datore di
lavoro è chiamato a rispondere a pieno titolo in sede civile della
lesione all’integrità psicofisica in base agli art. 32 della
Costituzione, ma soprattutto in base all’art. 2087 c.c. che regola la
responsabilità contrattuale nel rapporto di lavoro e che lo obbliga ad
adottare misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale del lavoratore. La personalità morale è tutelata
inoltre dall’art.2 Cost., e in particolare dall’art. 41 Cost., che
sancisce il divieto per l’iniziativa economica privata di recare danno
alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.
In
sede penale, in base al D.Lgs. n. 626/1994 il datore di lavoro è
responsabile, insieme ai lavoratori, della sicurezza e della salute del
lavoratore durante il lavoro, ed è sanzionato penalmente in caso di
omissione.
Per
quanto riguarda le vessazioni sul lavoro, sono inoltre sono imputabili
di reato tutte quelle condotte che abbiano di per sé rilievo penale:
dall’ingiuria (art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.) alle
molestie e molestie telefoniche (art. 660 c.p.), alla violenza sessuale
(art. 609bis c.p.), alla violazione, sottrazione e soppressione della
corrispondenza (art.616 c.p.), al sequestro di persona (art. 605 c.p.),
alle percosse (art. 581 c.p.) alle lesioni personali (art. 582 c.p.)
all’omicidio (art.575 c.p.) all’istigazione o aiuto al suicidio (art.580
c.p.).
Come
in ogni altra tipologia di danno alla persona, una volta riconosciuta la
responsabilità, civile e/o penale, di un “mobber”, la legge lo obbliga
al risarcimento del danno in base agli articoli 2043 c.c. e 185 c.p.
Anche in caso di “corresponsabilità” del lavoratore mobbizzato, non è
consentito l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità
risarcitoria per danni in caso di condotta negligente o imprudente del
soggetto offeso. Le azioni ostili non possono escludersi nemmeno nel
caso in cui il dipendente avesse contribuito con il proprio
comportamento a creare una situazione di incompatibilità ambientale,
ovvero avesse accettato compiti faticosi e stressanti.
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L’utilizzo del termine mobbing è stato recentemente
esteso anche all’ambito coniugale e familiare, intendendo con questo
l’insieme degli atteggiamenti aggressivi e vessatori che
intenzionalmente vengono messi in atto da un coniuge nei confronti
dell’altro, allo scopo di costringerlo ad attuare un comportamento che
va contro il suo volere, come ad esempio lasciare la casa coniugale,
acconsentire alla separazione consensuale, estromettersi dalle decisoni
importanti, ecc.
Si
tratta di una strategia comportamentale persecutoria ben precisa, fatta
di piccoli gesti, ostilità, chiusura della comunicazione, continue
critiche, assoluta indifferenza allo scopo di sminuire l’altro. Alla
stregua del mobbing lavorativo tali atteggiamenti vessatori, sistematici
e ripetuti, minacciano la dignità, ma anche l’integrità fisica e
psichica della persona mobbizzata.
Nel
caso in cui le condotte di mobbing riguardano esclusivamente la
relazione tra i coniugi, si parlerà di mobbing coniugale. Accanto
a questo, distinguiamo anche il mobbing familiare, che coinvolge
il sottosistema genitoriale, e riguarda principalmente quell’insieme di
condotte mobbizzanti (sabotaggi nelle frequentazioni con il figlio,
denigrazioni, minacce, delegittimazione familiare e sociale del ruolo
genitoriale) tese alla estromissione di uno dei coniugi dai processi
decisionali tipici dei genitori.
Il
mobbing familiare e coniugale sono riconducibili sia alla figure del
danno esistenziale sia a
quella del danno biologico.
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[Dr Andrea Salvucci]
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L’art. 2103 c.c. tutela il lavoratore e in particolare sancisce che “Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alla mansioni per le quali è
stato assunto….”. Il declassamento di categoria e/o retributivo
rappresenta una lesione economica e personale, minando la dignità del
prestatore di lavoro.
In
caso di demansionamento e dequalificazione professionale, la lesione
provocata al lavoratore è potenzialmente produttiva di danni
patrimoniali, ma anche, ove dimostrato, di danni non patrimoniali, quali
il danno biologico e il
danno esistenziale.
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Condizioni di inquinamento ambientale (acustico, atmosferico,
elettromagnetico, ecc.) che procurino delle modificazioni peggiorative,
purchè apprezzabili in quanto ad intensità e qualità, nella sfera
personale del soggetto leso, sono da considerare un danno ambientale,
ossia un evento lesivo ingiusto che minaccia il bene primario della
salute del cittadino e costituisce una limitazione alla normale qualità
della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità (art.2 Cost.).
In
base al caso specifico, la libera espressione della personalità può
essere lesa sia all’interno dell’ambito familiare e privato, sia
all’esterno, cioè nelle attività sociali, culturali, ricreative della
persona.
La
legge obbliga il responsabile del danno ambientale, ove dimostrato che
determinate condizioni ambientali hanno prodotto su di un individuo
un’alterazione significativa delle attività ritenute fondamentali alla
realizzazione e libera espressione della personalità, ossia un
danno esistenziale, a risarcire
il soggetto leso.
E’
possibile, anche se molto più difficile da dimostrare che il danno
ambientale provochi la menomazione dell’integrità psico-fisica della
persona. In questo caso il risarcimento riguarderà il
danno biologico.
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E’
considerato comportamento illecito la violazione della privacy, sia in
caso di scorrettezza e illiceità nel trattamento dei dati personali, sia
in caso di illegittima intrusione nella riservatezza personale.
A
tal proposito è stato ad esempio riconosciuto il danno da spamming,
ossia l’invio di posta elettronica indesiderata e non autorizzata da
parte di una società commerciale che ha dovuto rispondere del
comportamento illecito attraverso il risarcimento dei soggetti lesi
(Giudice di Pace di Napoli).
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