Codice deontologico degli Psicologi Italiani
Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006.
Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente
Codice deontologico sono
vincolanti per tutti gli
iscritti all’Albo degli
psicologi.
Lo psicologo è tenuto
alla loro conoscenza, e
l’ignoranza delle
medesime non esime dalla
responsabilità
disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei
precetti stabiliti nel
presente Codice
deontologico, ed ogni
azione od omissione
comunque contrarie al
decoro, alla dignità ed
al corretto esercizio
della professione, sono
punite secondo quanto
previsto dall’art. 26,
comma 1°, della Legge 18
febbraio 1989, n. 56,
secondo le procedure
stabilite dal
Regolamento
disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera
suo dovere accrescere le
conoscenze sul
comportamento umano ed
utilizzarle per
promuovere il benessere
psicologico
dell’individuo, del
gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della
professione, lo
psicologo rispetta la
dignità, il diritto alla
riservatezza,
all’autodeterminazione
ed all’autonomia di
coloro che si avvalgono
delle sue prestazioni;
ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi
dall’imporre il suo
sistema di valori; non
opera discriminazioni in
base a religione, etnia,
nazionalità, estrazione
sociale, stato
socio-economico, sesso
di appartenenza,
orientamento sessuale,
disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a
mantenere un livello
adeguato di preparazione
professionale e ad
aggiornarsi nella
propria disciplina
specificatamente nel
settore in cui opera.
Riconosce i limiti della
propria competenza ed
usa, pertanto, solo
strumenti
teorico-pratici per i
quali ha acquisito
adeguata competenza e,
ove necessario, formale
autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta
unicamente condizioni di
lavoro che non
compromettano la sua
autonomia professionale
ed il rispetto delle
norme del presente
codice, e, in assenza di
tali condizioni, informa
il proprio Ordine.
Lo
psicologo salvaguarda la
propria autonomia nella
scelta dei metodi, delle
tecniche e degli
strumenti psicologici,
nonché della loro
utilizzazione; è perciò
responsabile della loro
applicazione ed uso, dei
risultati, delle
valutazioni ed
interpretazioni che ne
ricava.
Nella collaborazione con
professionisti di altre
discipline esercita la
piena autonomia
professionale nel
rispetto delle altrui
competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività
professionali, nelle
attività di ricerca e
nelle comunicazioni dei
risultati delle stesse,
nonché nelle attività
didattiche, lo psicologo
valuta attentamente,
anche in relazione al
contesto, il grado di
validità e di
attendibilità di
informazioni, dati e
fonti su cui basa le
conclusioni raggiunte;
espone, all’occorrenza,
le ipotesi
interpretative
alternative, ed
esplicita i limiti dei
risultati. Lo psicologo,
su casi specifici,
esprime valutazioni e
giudizi professionali
solo se fondati sulla
conoscenza professionale
diretta ovvero su una
documentazione adeguata
ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta
l’esercizio abusivo
della professione come
definita dagli articoli
1 e 3 della Legge 18
febbraio 1989, n. 56, e
segnala al Consiglio
dell’Ordine i casi di
abusivismo o di
usurpazione di titolo di
cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di
ricerca lo psicologo è
tenuto ad informare
adeguatamente i soggetti
in essa coinvolti al
fine di ottenerne il
previo consenso
informato, anche
relativamente al nome,
allo status scientifico
e professionale del
ricercatore ed alla sua
eventuale istituzione di
appartenenza. Egli deve
altresì garantire a tali
soggetti la piena
libertà di concedere, di
rifiutare ovvero di
ritirare il consenso
stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività
professionali hanno ad
oggetto il comportamento
degli animali, lo
psicologo si impegna a
rispettarne la natura ed
a evitare loro
sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è
strettamente tenuto al
segreto professionale.
Pertanto non rivela
notizie, fatti o
informazioni apprese in
ragione del suo rapporto
professionale, né
informa circa le
prestazioni
professionali effettuate
o programmate, a meno
che non ricorrano le
ipotesi previste dagli
articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene
dal rendere
testimonianza su fatti
di cui è venuto a
conoscenza in ragione
del suo rapporto
professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di
referto o di obbligo di
denuncia, lo psicologo
limita allo stretto
necessario il
riferimento di quanto
appreso in ragione del
proprio rapporto
professionale, ai fini
della tutela psicologica
del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso
di intervento su o
attraverso gruppi, è
tenuto ad in informare,
nella fase iniziale,
circa le regole che
governano tale
intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di
collaborazione con altri
soggetti parimenti
tenuti al segreto
professionale, lo
psicologo può
condividere soltanto le
informazioni
strettamente necessarie
in relazione al tipo di
collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le
comunicazioni
scientifiche, ancorché
indirizzate ad un
pubblico di
professionisti tenuti al
segreto professionale,
in modo da salvaguardare
in ogni caso l’anonimato
del destinatario della
prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle
comunicazioni deve
essere protetta anche
attraverso la custodia e
il controllo di appunti,
note, scritti o
registrazioni di
qualsiasi genere e sotto
qualsiasi forma, che
riguardino il rapporto
professionale.
Tale
documentazione deve
essere conservata per
almeno i cinque anni
successivi alla
conclusione del rapporto
professionale, fatto
salvo quanto previsto da
norme specifiche.
Lo psicologo deve
provvedere perché, in
caso di sua morte o di
suo impedimento, tale
protezione sia affidata
ad un collega ovvero
all’Ordine
professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto
professionale lo
psicologo deve
adoperarsi affinché sia
il più possibile
rispettata la libertà di
scelta, da parte del
cliente e/o del
paziente, del
professionista cui
rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta
la sua opera
professionale in
contesti di selezione e
valutazione è tenuto a
rispettare
esclusivamente i criteri
della specifica
competenza,
qualificazione o
preparazione, e non
avalla decisioni
contrarie a tali
principi.
Articolo 20
Nella sua attività di
docenza, di didattica e
di formazione lo
psicologo stimola negli
studenti, allievi e
tirocinanti l’interesse
per i principi
deontologici, anche
ispirando ad essi la
propria condotta
professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a
salvaguardia dell’utenza
e della professione, è
tenuto a non insegnare
l’uso di strumenti
conoscitivi e di
intervento riservati
alla professione di
psicologo, a soggetti
estranei alla
professione stessa,
anche qualora insegni a
tali soggetti discipline
psicologiche.
È fatto salvo
l’insegnamento agli
studenti del corso di
laurea in psicologia, ai
tirocinanti, ed agli
specializzandi in
materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta
condotte non lesive per
le persone di cui si
occupa
professionalmente, e non
utilizza il proprio
ruolo ed i propri
strumenti professionali
per assicurare a sè o ad
altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce
nella fase iniziale del
rapporto quanto attiene
al compenso
professionale in ogni
caso la misura del
compenso deve essere
adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro
della professione.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le tariffe ordinistiche massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti.
Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Per ogni modifica o abrogazione relativa all’allegato sub lettera A sarà competente il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi dell’art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal vigente Regolamento interno, senza l’obbligo di cui alla lettera c) del medesimo art. 28 comma 6.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase
iniziale del rapporto
professionale, fornisce
all’individuo, al
gruppo, all’istituzione
o alla comunità, siano
essi utenti o
committenti,
informazioni adeguate e
comprensibili circa le
sue prestazioni, le
finalità e le modalità
delle stesse, nonché
circa il grado e i
limiti giuridici della
riservatezza.
Pertanto,
opera in modo che chi ne
ha diritto possa
esprimere un consenso
informato.
Se la prestazione
professionale ha
carattere di continuità
nel tempo, dovrà esserne
indicata, ove possibile,
la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa
impropriamente gli
strumenti di diagnosi e
di valutazione di cui
dispone.
Nel caso di interventi
commissionati da terzi,
informa i soggetti circa
la natura del suo
intervento
professionale, e non
utilizza, se non nei
limiti del mandato
ricevuto, le notizie
apprese che possano
recare ad essi
pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene
dall’intraprendere o dal
proseguire qualsiasi
attività professionale
ove propri problemi o
conflitti personali,
interferendo con
l’efficacia delle sue
prestazioni, le rendano
inadeguate o dannose
alle persone cui sono
rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed
eventualmente propone
l’interruzione del
rapporto terapeutico
quando constata che il
paziente non trae alcun
beneficio dalla cura e
non è ragionevolmente
prevedibile che ne
trarrà dal proseguimento
della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita
commistioni tra il ruolo
professionale e vita
privata che possano
interferire con
l’attività professionale
o comunque arrecare
nocumento all’immagine
sociale della
professione.
Costituisce grave
violazione deontologica
effettuare interventi
diagnostici, di sostegno
psicologico o di
psicoterapia rivolti a
persone con le quali ha
intrattenuto o
intrattiene relazioni
significative di natura
personale, in
particolare di natura
affettivo-sentimentale
e/o sessuale. Parimenti
costituisce grave
violazione deontologica
instaurare le suddette
relazioni nel corso del
rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può
subordinare il proprio
intervento alla
condizione che il
paziente si serva di
determinati presidi,
istituti o luoghi di
cura soltanto per
fondati motivi di natura
scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua
professione allo
psicologo è vietata
qualsiasi forma di
compenso che non
costituisca il
corrispettivo di
prestazioni
professionali.
Articolo 31
Le prestazioni
professionali a persone
minorenni o interdette
sono, generalmente,
subordinate al consenso
di chi esercita sulle
medesime la potestà
genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in
assenza del consenso di
cui al precedente comma,
giudichi necessario
l’intervento
professionale nonché
l’assoluta riservatezza
dello stesso, è tenuto
ad informare l’Autorità
Tutoria dell’instaurarsi
della relazione
professionale.
Sono fatti salvi i casi
in cui tali prestazioni
avvengano su ordine
dell’autorità legalmente
competente o in
strutture
legislativamente
preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo
acconsente a fornire una
prestazione
professionale su
richiesta di un
committente diverso dal
destinatario della
prestazione stessa, è
tenuto a chiarire con le
parti in causa la natura
e le finalità
dell’intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli
psicologi devono
ispirarsi al principio
del rispetto reciproco,
della lealtà e della
colleganza.
Lo psicologo appoggia e
sostiene i Colleghi che,
nell’ambito della
propria attività, quale
che sia la natura del
loro rapporto di lavoro
e la loro posizione
gerarchica, vedano
compromessa la loro
autonomia ed il rispetto
delle norme
deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna
a contribuire allo
sviluppo delle
discipline psicologiche
e a comunicare i
progressi delle sue
conoscenze e delle sue
tecniche alla comunità
professionale, anche al
fine di favorirne la
diffusione per scopi di
benessere umano e
sociale.
Articolo 35
Nel presentare i
risultati delle proprie
ricerche, lo psicologo è
tenuto ad indicare la
fonte degli altrui
contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene
dal dare pubblicamente
su colleghi giudizi
negativi relativi alla
loro formazione, alla
loro competenza ed ai
risultati conseguiti a
seguito di interventi
professionali, o
comunque giudizi lesivi
del loro decoro e della
loro reputazione
professionale.
Costituisce aggravante
il fatto che tali
giudizi negativi siano
volti a sottrarre
clientela ai colleghi.
Qualora ravvisi casi di
scorretta condotta
professionale che
possano tradursi in
danno per gli utenti o
per il decoro della
professione, lo
psicologo è tenuto a
darne tempestiva
comunicazione al
Consiglio dell’Ordine
competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il
mandato professionale
esclusivamente nei
limiti delle proprie
competenze.
Qualora l’interesse del
committente e/o del
destinatario della
prestazione richieda il
ricorso ad altre
specifiche competenze,
lo psicologo propone la
consulenza ovvero
l’invio ad altro collega
o ad altro
professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della
propria attività
professionale e nelle
circostanze in cui
rappresenta
pubblicamente la
professione a qualsiasi
titolo, lo psicologo è
tenuto ad uniformare la
propria condotta ai
principi del decoro e
della dignità
professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in
modo corretto ed
accurato la propria
formazione, esperienza e
competenza. Riconosce
quale suo dovere quello
di aiutare il pubblico e
gli utenti a sviluppare
in modo libero e
consapevole giudizi,
opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai
limiti posti dalla
vigente legislazione in
materia di pubblicità,
lo psicologo non assume
pubblicamente
comportamenti scorretti
finalizzati al
procacciamento della
clientela.
In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.
La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione deontologica.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la
“Commissione
Deontologia” dell’Ordine
degli psicologi
l’“Osservatorio
permanente sul Codice
Deontologico”,
regolamentato con
apposito atto del
Consiglio Nazionale
dell’Ordine, con il
compito di raccogliere
la giurisprudenza in
materia deontologica dei
Consigli regionali e
provinciali dell’Ordine
e ogni altro materiale
utile a formulare
eventuali proposte della
Commissione al Consiglio
Nazionale dell’Ordine,
anche ai fini della
revisione periodica del
Codice Deontologico.
Tale revisione si
atterrà alle modalità
previste dalla Legge 18
febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice
deontologico entra in
vigore il trentesimo
giorno successivo alla
proclamazione dei
risultati del referendum
di approvazione, ai
sensi dell’art. 28,
comma 6, lettera c)
della Legge 18 febbraio
1989, n. 56.